Quattro casi concreti analizzati da Edil84 per capire come non partecipare alla spesa dei lavori condominiali.

“Io neanche le volevo ristrutturare le facciate, quindi non le pago”. Quante volte hai sentito questo discorso? Ma è davvero così? Dando per scontato che la delibera dell’assemblea abbia seguito il corretto iter amministrativo e sia dunque valida sono 4 casi per essere esonerati dal dover partecipare alla spesa per i lavori condominiali.

  1. Volontarietà della spesa. Spesso si ha la sensazione che una spesa deliberata in assemblea sia un vezzo inutile e di cui non si vuol avere a che fare. Per seguire però la strada dell’esonero mediante dimostrazione della volontarietà è indispensabile che la delibera sia un’innovazione. Non rientrano fra queste le opere di ripristino architettonico (rifacimento intonaci degradati, tinteggiature…) in quanto bene comune a tutti del condominio e quindi tenuto a pagare (ex art. 1137 del codice civile, «le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini»).
  2. Proprietario di un box esterno all’edificio o simile. Quando infatti il garage si trova separato dall’edificio, il proprietario dello stesso è tenuto a sostenere solo ed esclusivamente le spese relative ai servizi di cui usufruisce. Non dunque quelle ordinarie e straordinarie relative alla manutenzione dell’immobile oggetto dell’intervento del quale effettivamente non ne fa parte.
  3. Scelta unanime dell’assemblea di esonerare dalle spese il condomino. Caso più unico che raro fra questi esposti, ma comunque sempre perseguibile. Secondo l’art.1123 infatti “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”).
  4. Lavori solo su parte del condominio. Dal terzo e ultimo comma del già citato art. 1123 “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”. Questa, nella realtà del panorama immobiliare italiano, soprattutto per i lunghi condominii in linea, è forse una delle situazioni più ricorrenti.

Esiste anche un’eccezione ma è molto rara

Morale della favola. A meno che tu non rientri in una di queste 4 situazioni, la spesa per i lavori dev’essere sostenuta da tutti i condomini (favorevoli, contrari e astenuti). L’unica eccezione può essere se l’Autorità Giudiziaria giudica invalida la succitata delibera ma è un caso molto raro.

Già dopo qualche giorno, a seconda dell’urgenza dei lavori, il tuo amministratore di condominio invierà la richiesta di pagamento della quota secondo lo stato di ripartizione approvato. Altrimenti c’è il rischio di vedersi coinvolti in un azione legale di recupero del credito da parte dell’amministratore stesso pe gli inadempimenti.

Edil84 consiglia di muoversi sempre in anticipo nel caso di ristrettezze economiche, dato che quando la delibera per i lavori condominiali diventa in essere, è già troppo tardi. Si può fare presente al condominio i propri dissensi (difficilmente ascoltati se la maggioranza vorrà eseguire i lavori), o iniziare a richiedere agli istituti di credito un prestito (se si hanno i requisiti e si trovano tassi d’interesse sostenibili).

È per questo che offriamo soluzioni in prima persona al condominio con pagamenti dilazionati fino a 48 mesi senza l’aggiunta di tassi d’interesse. Per saperne di più lasciaci un tuo recapito e ti daremo tutte le informazioni di cui hai bisogno.

 

Edil 84 srl

Via F.Ferrucci 71/8 Prato

Tel.

+ 39 0574 57 09 45 

Copyright © 2020. Edil84 srl – Via F.Ferrucci 71/8 Prato – Tel. 0574 57 09 45 – PIVA 00305590978 C.F. 03516610486 – REA PO-366105 – C.Soc. I.V. 46.800€ – PEC: edil84srl@mpcert.it